Il programma di cittadinanza per investimento (CBI) di Malta è stato recentemente oggetto di esame da parte della Commissione europea, che sostiene che i richiedenti di tale programma non hanno un "legame autentico" con Malta. A questo proposito, la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione contro Malta presso la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), sostenendo che la cittadinanza maltese attraverso la soluzione dell'investimento compromette i principi di cooperazione leale e di cittadinanza dell'UE, come previsto dagli articoli 20 e 4(3) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
In un recente e significativo sviluppo (il4 ottobre 2024) l'Avvocato Generale Anthony Collins della CGUE ha emesso un parere che potrebbe essere cruciale per il futuro del sistema CBI di Malta. Collins ha sostenuto che "non vi è alcuna base logica per sostenere che, poiché gli Stati membri sono obbligati a riconoscere la cittadinanza concessa da altri Stati membri, le loro leggi sulla cittadinanza debbano contenere una norma particolare, per non parlare di quella che richiede un 'legame autentico' come condizione per il possesso di tale cittadinanza". Ha inoltre osservato che la Commissione europea non è riuscita a dimostrare che l'articolo 20 del TFUE richieda un tale legame affinché uno Stato membro possa legittimamente concedere la cittadinanza.
Sebbene il parere dell'Avvocato generale non sia vincolante per la CGUE, si tratta di uno sviluppo positivo per il settore CBI e potrebbe indicare un possibile esito positivo per Malta. Al momento non esiste una data certa su quando la CGUE prenderà una decisione definitiva in merito, ma si ipotizza che una decisione definitiva possa essere raggiunta alla fine di quest'anno 2024 o all'inizio del 2025.
Se la CGUE seguirà la raccomandazione di Collins, ciò confermerà il diritto di Malta a continuare il suo programma CBI. In attesa della decisione finale, Malta rimane fermamente convinta che la cittadinanza sia e debba rimanere una questione di sovranità nazionale.