Il 17 ottobre 2025, con la Legal Notice 250 del 2025, sono state introdotte le "Senior Employees of Family Offices, Back Offices and Treasury Management Operations Tax Rules, 2025". Con effetto dal 1° gennaio 2025, queste norme consentono ai dipendenti senior qualificati dei family office, dei back office e delle operazioni di gestione della tesoreria di beneficiare di un'aliquota fiscale ridotta del 15% ai sensi dell'articolo 56(21) della Legge sull'imposta sul reddito.
Per poter beneficiare di questo incentivo fiscale, il reddito deve derivare da un contratto di lavoro che soddisfi i requisiti stabiliti nel presente Regolamento. Il reddito percepito dal beneficiario deve essere imponibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della legge sull'imposta sul reddito, escluso il valore annuale di eventuali fringe benefit. Deve raggiungere un minimo di 65.000 euro all'anno e deve provenire da un ufficio idoneo. Questa soglia minima aumenterà di 10.000 euro ogni cinque anni, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento. L'aliquota fiscale ridotta si applica agli emolumenti fino a 7.000.000 di euro, mentre i redditi superiori a questo limite saranno trattati come redditi residui e tassati alle aliquote standard che sarebbero state applicate se non fosse stata effettuata l'elezione.
Il beneficiario è una persona che soddisfa le seguenti condizioni:
(a) La persona fisica ricava un reddito soggetto a imposta ai sensi dell'articolo 4(1)(b) della Legge sull'imposta sul reddito, consistente in emolumenti pagabili in base a un contratto di lavoro qualificato, percepiti in relazione al lavoro o alle mansioni svolte a Malta, o in relazione a qualsiasi periodo trascorso al di fuori di Malta connesso a tale lavoro o mansione, compresi i periodi di congedo durante lo svolgimento di tale lavoro o mansione.
(b) Il primo impiego a Malta è in un ufficio idoneo in base a un contratto di lavoro che richiede lo svolgimento di mansioni a Malta, a condizione che l'individuo non abbia percepito il reddito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) o b), della legge prima del 1° gennaio 2025.
(c) L'individuo è tutelato come lavoratore dipendente ai sensi della legge maltese, indipendentemente dalla forma giuridica del rapporto con il datore di lavoro, al fine di svolgere un lavoro genuino ed effettivo per, o sotto la direzione di, un'altra parte, è remunerato di conseguenza e possiede le competenze adeguate e specifiche richieste, come verificato dall'autorità competente.
(d) L'individuo possiede le qualifiche professionali richieste per il ruolo, come dimostrato in modo soddisfacente dall'autorità competente.
(e) L'individuo non è un soggetto che ha beneficiato dell'articolo 6 della Legge.
(f) La persona fisica rivela pienamente, a fini fiscali, tutti gli emolumenti percepiti in base a un contratto di lavoro qualificato, nonché qualsiasi reddito proveniente da una persona collegata al datore di lavoro in relazione ad attività sostanzialmente derivate da tale lavoro, che sono imponibili a Malta.
(g) L'individuo dimostra, in maniera soddisfacente per l'autorità competente, di svolgere le attività di un ufficio idoneo.
(h) L'individuo dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, che:
- Si ricevono risorse stabili e regolari, sufficienti a mantenere l'individuo e la sua famiglia a Malta senza ricorrere al sistema di assistenza sociale maltese.
- L'individuo risiede in un alloggio considerato normale a Malta per se stesso e, se del caso, per la sua famiglia, che soddisfa gli standard generali di salute e sicurezza in vigore a Malta.
- È in possesso di un documento di viaggio valido.
- L'assicurazione medica privata copre tutti i rischi normalmente assicurati per i cittadini maltesi, per l'individuo e la sua famiglia, indipendentemente da chi ne sostenga il costo.
- La persona non è domiciliata a Malta.
(i) La persona soddisfa qualsiasi condizione aggiuntiva ritenuta appropriata dall'autorità competente, compresi i requisiti relativi alla formazione del personale nel settore di competenza pertinente alla carica ricoperta.
Elenco degli uffici eleggibili:
- Responsabile del Back Office e/o Amministratore Delegato, Direttore Generale, Country Head, Amministratore Delegato, o qualifica equivalente.
- Capo e/o responsabile del rischio.
- Capo e/o Responsabile Compliance e Antiriciclaggio.
- Capo e/o responsabile del rischio, compreso il responsabile delle frodi e delle indagini.
- Gestore del portafoglio.
- Capo e/o Responsabile degli investimenti.
- Commerciante senior.
- Professionista senior della strutturazione.
Contesti d'ufficio idonei:
1. Uffici monofamiliari:
- I gestori di fondi stabiliti a Malta sono esenti dall'obbligo di licenza per i servizi di investimento ai sensi del Regolamento 3(1)(f) dei Regolamenti dell'Investment Services Act (Exemption), a condizione che il PIF notificato che gestiscono sia un veicolo di family office che investe ricchezza privata senza raccogliere capitale esterno.
- Gestori di fondi stabiliti a Malta esenti ai sensi della Regola 3(1)(t) dei Regolamenti dell'Investment Services Act (Exemption), alle stesse condizioni.
- Fiduciari registrati che investono, per conto di un trust familiare, in un PIF notificato gestito da un gestore di fondi esente ai sensi del punto 3(1)(f) o 3(1)(t), a condizione che il PIF investa ricchezza privata senza raccogliere capitale esterno.
- Titolari di licenza che investono il patrimonio privato degli investitori senza raccogliere capitale esterno; a tal fine, il termine "titolare di licenza" include anche i PIF notificati.
2. Uffici multifamiliari: Titolari di licenze che investono il patrimonio privato degli investitori senza raccogliere capitali esterni.
3. Servizi di back office: Imprese che forniscono servizi di back office ai soggetti di cui ai punti (1) o (2), confermati per iscritto dall'autorità competente per il presente Regolamento.
4. Operazioni di gestione della tesoreria: Imprese che effettuano operazioni di gestione della tesoreria per i soggetti di cui ai punti (1) o (2), confermate per iscritto dall'autorità competente per il presente Regolamento.
La domanda di accertamento formale dell'idoneità ai sensi del presente Regolamento e dell'articolo 56, paragrafo 21, della Legge deve essere presentata nella forma o nelle modalità richieste dall'autorità competente, in accordo con il Commissario, e deve includere tutte le informazioni e i documenti giustificativi richiesti.