Gli aggiornamenti relativi alle registrazioni IVA e alle modifiche delle soglie sono applicabili a partire dal 01/01/2025. Le recenti modifiche riguardano la registrazione IVA ai sensi dell'articolo 11, i regimi speciali per le piccole imprese e le nuove norme IVA per i servizi forniti in tutti gli Stati membri dell'UE.
Chi è interessato?
Gli aggiornamenti si applicano ai soggetti passivi che intendono registrarsi ai fini dell'IVA ai sensi dell'articolo 11 o a quelli già registrati. Ciò include i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, le start-up, le società costituite in forma societaria e chiunque svolga un'attività economica. Le imprese devono tenersi aggiornate sulle modifiche che hanno un impatto sulla registrazione IVA e sulle sue implicazioni per le operazioni commerciali transfrontaliere.
Cambiamenti chiave
- Nuova soglia di registrazione IVA per il fatturato annuo nazionale
- A partire dal 01/01/2025, la soglia del fatturato annuo nazionale per le persone che intendono registrarsi ai sensi dell'articolo 11 è aumentata a 35.000 euro.
- Per la determinazione del fatturato nazionale si applicherà anche una nuova definizione di "parte correlata".
- Regime IVA per le piccole imprese
- Per piccola impresa si intende un soggetto passivo il cui fatturato annuo all'interno dell'UE non supera i 100.000 euro.
- Nuovo articolo 11A Registrazione: Se il luogo di fornitura è al di fuori di Malta (ad esempio, chi gestisce uno stand in Italia e vende gioielli fatti a mano), può richiedere l'esenzione dall'IVA a Malta e addebitare l'IVA maltese invece di registrarsi nella giurisdizione straniera.
- Nuovo articolo 11B Registrazione: I soggetti passivi stranieri con sede di fornitura a Malta e con un fatturato non superiore a 35.000 euro a Malta possono richiedere questo tipo di registrazione.
- Nuovo scenario di registrazione dell'articolo 12
- I soggetti passivi che forniscono servizi a un altro Stato membro dell'UE in cui il cliente è tenuto a contabilizzare l'IVA (inversione contabile) devono registrarsi anche ai sensi dell'articolo 12 se sono considerati piccole imprese registrate ai sensi dell'articolo 11 (servizi B2B a clienti in altri Stati membri dell'UE).
- I soggetti passivi che forniscono servizi a un altro Stato membro dell'UE in cui il cliente è tenuto a contabilizzare l'IVA (inversione contabile) devono registrarsi anche ai sensi dell'articolo 12 se sono considerati piccole imprese registrate ai sensi dell'articolo 11 (servizi B2B a clienti in altri Stati membri dell'UE).
- Modifiche all'articolo 10 e all'articolo 11
- Un soggetto passivo registrato ai sensi dell'articolo 10 non può passare all'articolo 11 entro i primi 12 mesi dalla registrazione (in precedenza 24 mesi). Tuttavia, il Commissioner può approvare un cambiamento se il soggetto passivo si qualifica come piccola impresa e non è stata richiesta l'imposta a monte dalla data di registrazione.
- Un soggetto passivo registrato ai sensi dell'articolo 10 non può passare all'articolo 11 entro i primi 12 mesi dalla registrazione (in precedenza 24 mesi). Tuttavia, il Commissioner può approvare un cambiamento se il soggetto passivo si qualifica come piccola impresa e non è stata richiesta l'imposta a monte dalla data di registrazione.
- Contabilità per cassa per i detentori di warrant
- Il metodo di contabilizzazione per cassa si applica ora ai titolari di garanzie, offrendo un metodo alternativo al tradizionale sistema di contabilizzazione dell'IVA.
Il nostro team è a disposizione per aiutarvi a orientarvi nella nuova normativa sull'IVA. Ci assicureremo che la vostra azienda sia conforme e che tragga il massimo vantaggio dalla sua posizione IVA. Dal supporto per la registrazione alla gestione delle transazioni transfrontaliere, siamo a vostra disposizione. Non esitate a contattarci per avere una guida!