Se la vostra società è registrata a Malta, sono ora in vigore importanti modifiche al quadro normativo nazionale in materia di titolarità effettiva. Le nuove norme introducono ulteriori obblighi di conformità, requisiti di presentazione dei documenti rivisti e nuove scadenze, con sanzioni significative in caso di inadempienza.
Il Bollettino Ufficiale n. 184 del 2026, recante il Regolamento di modifica della Legge sulle società (Registro dei titolari effettivi) del 2026, è entrato in vigore il 10 luglio 2026. Il Regolamento fa parte dell’attuazione da parte di Malta della Direttiva (UE) 2024/1640 nell’ambito del nuovo pacchetto legislativo dell’UE in materia di antiriciclaggio e introduce una riforma dell’attuale regime relativo alla titolarità effettiva.
Maggiore attenzione alle informazioni sulla titolarità effettiva
Tutte le società, comprese quelle interamente di proprietà di persone fisiche, sono ora espressamente tenute ad adottare misure ragionevoli e adeguate per accertare se una persona fisica eserciti il controllo sulla società attraverso mezzi diversi da quelli indicati nel Registro dei soci della società stessa. Qualora venga identificata una persona di questo tipo, essa dovrà essere considerata come titolare effettivo e segnalata di conseguenza al Conservatore del Registro.
Regime semplificato in materia di titolarità effettiva
Il regolamento introduce un regime semplificato per le società con strutture proprietarie semplici.
Una società può avvalersi di tale regime solo qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- tutti gli azionisti registrati sono persone fisiche;
- nessuno degli azionisti ricopre il ruolo di amministratore fiduciario né svolge altre funzioni fiduciarie;
- nessuna persona fisica, ad eccezione di quelle iscritte nel Registro dei soci della società, detenga o controlli in ultima istanza, sia tramite partecipazione azionaria che tramite controllo, più del 25% dei diritti di voto o di altre partecipazioni nella società, né eserciti in altro modo il controllo sulla società attraverso altri mezzi; e
- nessuna persona fisica ricopre la carica di alto dirigente.
Qualora tutte queste condizioni siano soddisfatte, il Registro dei soci della società è considerato come il Registro dei titolari effettivi della stessa, e non è richiesto un registro separato dei titolari effettivi fintantoché tali condizioni continuino a essere soddisfatte.
Le società già esistenti hanno sei mesi di tempo a partire dal 10 luglio 2026 per valutare se rientrano nei requisiti per l’adesione al regime semplificato. Qualora non ne avessero diritto, dovranno adottare le misure necessarie per conformarsi ai regolamenti modificati e presentare il modulo prescritto, attualmente il modulo BO4.
Requisiti di deposito ampliati
Le dichiarazioni relative ai titolari effettivi devono ora includere ulteriori informazioni per ciascun titolare effettivo, tra cui:
- luogo di nascita;
- indirizzo di residenza; e
- dettagli relativi a eventuali azionisti intestatari, se del caso
Moduli prescritti aggiornati
Il Registro delle Imprese di Malta ha pubblicato i moduli regolamentari aggiornati, tra cui le versioni riviste del Modulo BO2, del Modulo di conferma annuale degli amministratori, del Modulo di modifica dei dirigenti di alto livello e del Modulo di modifica dei dati degli amministratori e dei dirigenti di alto livello, oltre all’introduzione del Modulo BO4.
A partire dal 10 luglio 2026, per le comunicazioni relative alla titolarità effettiva potranno essere utilizzati solo i moduli aggiornati previsti dalla normativa; le versioni precedenti non saranno più accettate.
Accesso al Registro dei titolari effettivi
Il regolamento introduce un regime di accesso a tre livelli al Registro dei titolari effettivi:
- Alle autorità competenti e agli enti pubblici designati è concesso accesso illimitato.
- Ai soggetti obbligati che effettuano la verifica della clientela viene concesso l'accesso tempestivo, previo pagamento della tariffa prevista.
- Possono inoltre ottenere l'accesso le persone che abbiano un legittimo interesse a prevenire o contrastare il riciclaggio di denaro, i reati presupposto o il finanziamento del terrorismo; in tal caso, il Cancelliere può applicare la tariffa prevista.
I richiedenti che invocano un interesse legittimo devono presentare una richiesta scritta al Cancelliere, corredata di documenti di identità, prove a sostegno e una dichiarazione che indichi la base giuridica della richiesta. Il Cancelliere deve verificare la domanda e fornire una risposta entro dodici giorni lavorativi, sebbene tale termine possa essere prorogato in caso di elevato volume di richieste. Qualora l’accesso sia concesso, il Cancelliere rilascia un certificato valido per tre anni. I titolari del certificato sono tenuti a confermare annualmente il proprio interesse legittimo e devono notificare al Cancelliere, entro tre giorni lavorativi, qualsiasi cambiamento che incida sul proprio interesse legittimo.
È importante sottolineare che i soggetti obbligati non possono fare affidamento esclusivamente sul Registro dei titolari effettivi nell’effettuare l’adeguata verifica della clientela e devono continuare a svolgere le proprie verifiche indipendenti.
Cosa dovrebbero fare ora le aziende?
Le aziende dovrebbero:
- riesaminare le proprie strutture proprietarie e di governance per accertare se vi siano soggetti che esercitano il controllo attraverso modalità diverse da quelle riportate nel Registro dei soci;
- valutare se rientrino nel regime semplificato relativo alla titolarità effettiva;
- verificare se gli obblighi di deposito transitori previsti si applichino al proprio caso;
- garantire che le informazioni relative alla titolarità effettiva siano complete, accurate e aggiornate;
- aggiornare i propri registri per includervi i dati ora richiesti; e
- Assicurarsi che per le future presentazioni vengano utilizzati esclusivamente i moduli prescritti aggiornati.
Come possiamo aiutarti
Noi di CLA Malta assistiamo i clienti nell’analisi delle strutture di titolarità effettiva, nella valutazione dell’impatto delle modifiche normative, nella preparazione dei documenti necessari e nel garantire la conformità continua ai requisiti aggiornati del Registro delle Imprese di Malta.
Qualora aveste bisogno di ulteriori informazioni o assistenza in merito a tali modifiche, non esitate a contattarci.
Dichiarazione di non responsabilità
Il presente articolo ha lo scopo di fornire una panoramica generale delle modifiche introdotte dal Regolamento di modifica del Companies Act (Registro dei titolari effettivi) del 2026 ( Avviso legale n. 184 del 2026). Esso non costituisce una consulenza legale e non deve essere considerato come tale. Si raccomanda di richiedere una consulenza legale specifica in relazione alle circostanze individuali.