La tassazione degli scambi intracomunitari sta entrando in una fase di cambiamento strutturale. Nell’ambito del pacchetto “IVA nell’era digitale” (ViDA), adottato dal Consiglio come direttiva (UE) 2025/516 e in vigore dal 14 aprile 2025, la fatturazione elettronica strutturata e la rendicontazione digitale sostituiranno progressivamente il sistema delle dichiarazioni ricapitolative che ha regolato per decenni la rendicontazione IVA transfrontaliera. Per le imprese che operano in più di uno Stato membro, i cambiamenti sono significativi e la preparazione richiesta è notevole.
Gran parte dei commenti pubblicati finora si è concentrata sulla scadenza principale del 1° luglio 2030. Per le imprese maltesi che operano a livello transfrontaliero, tale approccio risulta incompleto. Sono infatti in corso due sviluppi distinti: un quadro normativo armonizzato a livello dell’UE con un calendario già definito e un provvedimento nazionale maltese che è stato annunciato ma non ancora recepito in legge. Entrambi sono rilevanti ed è improbabile che entrino in vigore contemporaneamente.
Questo articolo illustra ciò che è ormai accertato, ciò che rimane ancora da chiarire e ciò che le imprese possono ragionevolmente fare in questo momento.
La distinzione che fa la differenza: cosa si intende per fattura elettronica
Un malinteso diffuso è che un'azienda che emette già fatture in formato PDF sia già conforme alla normativa. Non è così. Secondo il quadro normativo ViDA, un PDF non costituisce una fattura elettronica. Lo stesso vale per un documento scansionato o per un file non strutturato trasmesso via e-mail.
Ai fini del presente documento, per “fattura elettronica” si intende un file di dati strutturato conforme alla norma europea EN 16931 e che può essere emesso, trasmesso ed elaborato automaticamente. La versione definitiva della norma, EN 16931-1:2026, è stata pubblicata dal Comitato europeo di normalizzazione nel marzo 2026. In pratica, si prevede che a Malta la fatturazione conforme si baserà su formati strutturati consolidati come l’UBL, scambiati tramite la rete Peppol.
La distinzione non è meramente tecnica. Essa comporta tre conseguenze. In primo luogo, la fattura elettronica conforme diventa la fattura legalmente riconosciuta, sostituendo il documento cartaceo o in formato PDF. In secondo luogo, la corretta emissione e rendicontazione saranno collegate a posizioni sostanziali in materia di IVA, tra cui l’esenzione delle cessioni intracomunitarie e la detrazione dell’IVA a monte. In terzo luogo, viene meno il diritto del destinatario di rifiutare una fattura elettronica; l’accettazione non è più richiesta. I formati ibridi, che contengono dati strutturati all’interno di un file leggibile dall’uomo, rimangono validi. Un file PDF autonomo invece no.
Il calendario confermato dall'UE
Il pacchetto ViDA viene implementato in più fasi. Le date principali sono le seguenti.
| Data | Sviluppo |
| 14 aprile 2025 | Direttiva in vigore. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la fatturazione elettronica B2B a livello nazionale senza necessità di una deroga preventiva da parte della Commissione europea e possono eliminare il diritto dell’acquirente di rifiutare una fattura elettronica. |
| 1° gennaio 2027 | Chiarimenti destinati agli utenti dei programmi “One Stop Shop” e “Import One Stop Shop”. |
| 1° luglio 2028 | Disposizioni relative all’economia delle piattaforme per gli alloggi a breve termine e il trasporto di passeggeri; introduzione della registrazione unica ai fini IVA; inversione contabile obbligatoria per i fornitori non identificati ai fini IVA nello Stato membro di imposizione. |
| 1° luglio 2030 | Entrano in vigore gli obblighi di rendicontazione digitale. La fatturazione elettronica strutturata diventa obbligatoria per le operazioni B2B intracomunitarie e per le operazioni con inversione contabile. I sistemi nazionali di fatturazione elettronica introdotti dopo l’entrata in vigore del ViDA devono allinearsi allo standard UE. |
| 1° gennaio 2035 | Gli impianti domestici realizzati prima del 2024 devono garantire la piena conformità. |
A partire dal 1° luglio 2030, le fatture relative alle operazioni transfrontaliere soggette a obbligo di segnalazione dovranno essere emesse entro dieci giorni dal fatto generatore dell’imposta, e la segnalazione digitale in tempo quasi reale sostituirà la dichiarazione ricapitolativa. Per le imprese abituate a emettere fatture con cadenza mensile, ciò comporta un cambiamento non solo nel formato, ma anche nella procedura.
La dimensione interna: un cambiamento in ciò che Malta è autorizzata a fare
Un aspetto fondamentale della riforma riguarda le competenze nazionali. Ai sensi della direttiva IVA nella versione precedente alla ViDA, uno Stato membro che intendesse rendere obbligatoria la fatturazione elettronica tra imprese sul proprio territorio era tenuto a ottenere una deroga dalla Commissione europea. Tale requisito spiega in gran parte i tempi necessari per l’adozione dei precedenti obblighi nazionali in Italia, Francia, Polonia e in altri paesi.
Dal 14 aprile 2025 tale autorizzazione non è più necessaria. Uno Stato membro può ora introdurre l’obbligo di fatturazione elettronica B2B a livello nazionale ed eliminare il requisito dell’accettazione da parte dell’acquirente, senza dover richiedere un’approvazione preventiva. È questo il meccanismo grazie al quale gli obblighi nazionali in tutta l’UE procedono ora secondo calendari nazionali accelerati, anziché convergere esclusivamente sulla data del 2030.
Malta non ha ancora emanato una normativa che renda obbligatoria la fatturazione elettronica sul territorio nazionale, né ha annunciato una data di entrata in vigore. Tuttavia, sta valutando attivamente tale possibilità. L’Amministrazione fiscale e doganale maltese ha indicato, anche nel documento di consultazione pre-bilancio, che sta sviluppando l’infrastruttura necessaria per la fatturazione elettronica e la segnalazione delle transazioni in tempo reale. Deloitte Malta ha osservato che l’amministrazione sta valutando l’introduzione della fatturazione elettronica sul territorio nazionale; tuttavia, non è stata confermata alcuna tempistica.
Le ragioni alla base di questa politica sono ben documentate. Il divario IVA di Malta — ovvero la differenza tra il gettito IVA previsto e quello effettivo — è stato stimato al 24,2 per cento, a fronte di una media UE del 9,5 per cento, collocando Malta tra i paesi con il divario più elevato dell’Unione. La segnalazione delle transazioni in tempo reale è ampiamente considerata lo strumento più efficace a disposizione di un’amministrazione fiscale che intenda ridurre un divario di questa entità. La combinazione di un chiaro incentivo fiscale e dell’eliminazione del requisito di deroga fa sì che ci si possa ragionevolmente aspettare l’adozione di un mandato nazionale in tempi brevi, sebbene ne restino da confermare i tempi e la portata.
Il quadro normativo vigente a Malta
A Malta non esiste una piattaforma centralizzata di autorizzazione governativa come quella adottata in Italia. Il quadro normativo del settore pubblico maltese segue invece un modello aperto: le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di ricevere ed elaborare fatture elettroniche conformi alla norma EN 16931, con lo scambio effettuato tramite i punti di accesso Peppol anziché tramite un portale governativo centrale.
Ne derivano due considerazioni. In primo luogo, se un obbligo B2B nazionale estendesse il modello esistente, l’adeguamento per la maggior parte delle imprese consisterebbe nel collegarsi alla rete Peppol tramite un fornitore di servizi, piuttosto che integrarsi con un sistema nazionale su misura. In secondo luogo, vale la pena notare un’asimmetria nelle attuali norme relative ai rapporti tra imprese e pubblica amministrazione: le autorità pubbliche devono essere in grado di ricevere fatture elettroniche, mentre i fornitori sono incoraggiati, anziché obbligati, a emetterle. Un’azienda che rifornisce il settore pubblico può quindi adottare la fatturazione elettronica su base volontaria, in anticipo rispetto a qualsiasi obbligo normativo, come strumento controllato per testare i propri sistemi.
Misure concrete
Sebbene il calendario nazionale rimanga ancora da definire, diverse misure preparatorie sono da considerarsi prudenti e non comportano alcun svantaggio, poiché sono comunque in linea con il quadro normativo dell’UE già confermato.
Valutare l'attuale capacità di emissione delle fatture. Verificare se il software contabile o ERP esistente sia in grado di generare fatture strutturate conformi alla norma EN 16931, oppure solo documenti PDF, e se supporti, o abbia in programma di supportare, l'integrazione con la rete Peppol.
Verificare la qualità dei dati anagrafici. La fatturazione strutturata dipende dall’accuratezza e dalla completezza dei dati sottostanti, inclusi i numeri di partita IVA, gli identificativi delle entità e i codici unità. Le lacune nei dati che attualmente possono essere risolte manualmente causeranno il fallimento dei processi automatizzati. La correzione di questo tipo richiede molto tempo ed è consigliabile a prescindere dall’eventuale obbligo normativo.
Verificare i tempi di emissione delle fatture. Poiché le operazioni transfrontaliere soggette a obbligo di segnalazione saranno soggette a un termine di emissione di dieci giorni, le imprese che emettono fatture su base periodica o a fine mese dovrebbero valutare le implicazioni a livello di processo.
Monitorare i segnali provenienti dalla politica interna. Le intenzioni di Malta sono state finora espresse attraverso il Documento di consultazione pre-bilancio. Tale documento, insieme alle successive linee guida dell’MTCA, costituisce la fonte più appropriata da monitorare per ottenere conferma di un calendario interno, che probabilmente precederà l’adozione di una normativa formale.
Questioni non ancora definite
Diverse questioni rimangono al di fuori dell’ambito delle informazioni confermate e le imprese dovrebbero prestare attenzione alle indicazioni che le presentano come definitive. Malta non ha annunciato una data per l’introduzione di un obbligo nazionale in ambito B2B. L’ambito di applicazione di tale obbligo — ovvero se si applicherebbe a tutte le imprese o se sarebbe graduato in base al fatturato, e se si estenderebbe alle transazioni tra imprese e consumatori — non è stato definito. Il modello tecnico preciso, sebbene probabilmente si baserà sull’attuale struttura basata su Peppol, non è stato formalmente confermato. Non è stato nemmeno definito il periodo di preavviso che verrebbe concesso alle imprese prima della data di entrata in vigore a livello nazionale.
Conclusione
Il pacchetto “IVA nell’era digitale” rappresenta il cambiamento più sostanziale alla normativa UE in materia di IVA da una generazione a questa parte, e la sua direzione è già definita anche laddove i singoli calendari nazionali non lo siano ancora. Per le imprese maltesi con attività transfrontaliere, l’esposizione si presenta su due fronti: il quadro normativo UE confermato, che culminerà nei requisiti di rendicontazione digitale del 2030, e un futuro obbligo nazionale che potrebbe entrare in vigore prima. Né i cambiamenti di formato né la preparazione relativa alla qualità dei dati che essi richiedono possono essere completati rapidamente. Le imprese che iniziano fin da ora a valutare i propri sistemi e dati si troveranno in una posizione decisamente migliore rispetto a quelle che rimandano i preparativi fino all’annuncio di una data di entrata in vigore.